By Diego Scarbolo già Centro Turistico Giovanile e membro del Forum Associazioni Promozione Turismo Sociale Brescia Ctg, Cts, Acli, Uisp, Aics, Arci, Ass.Longobardia Regione Virtuale Europea
mercoledì 10 dicembre 2008
10 dicembre 1948: Assemblea Generale Nazioni Unite Approvò&Proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (testo completo)
Nelson Mandela ( vedi Ubuntu nei post)
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Versione italiana della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, pubblicata con la seguente premessa:
"Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvo' e proclamo' la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo e' nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione e' disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioe' cinese, francese, inglese, russo e spagnolo"
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanita', e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della liberta' di parola e di credo e della liberta' dal timore e dal bisogno e' statoproclamato come la piu' alta aspirazione dell'uomo; Considerato che e' indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che e' indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore liberta'; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle liberta' fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa liberta'
e' della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
l'Assemblea generale proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della societa', avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste liberta' e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territorisottoposti alla loro giurisdizione.
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignita' e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
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Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le liberta' enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sara' inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranita'.
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Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' ed alla sicurezza della propria persona.
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Articolo 4
Nessun individuo potra' essere tenuto in stato di schiavitu' o di servitu'; la schiavitu' e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
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Articolo 5
Nessun individuo potra' essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
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Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalita' giuridica.
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Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
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Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilita' di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
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Articolo 9
Nessun individuo potra' essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
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Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonche' della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
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Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato e' presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sara' condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potra' del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
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Articolo 12
Nessun individuo potra' essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, ne' a lesione del suo onore e della sua eputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
o lesioni.
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Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
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Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potra' essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
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Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potra' essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, ne' del diritto di mutare cittadinanza.
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Articolo 16
1. Uomini e donne in eta' adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potra' essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia e' il nucleo naturale e fondamentale della societa' e ha diritto ad essere protetta dalla societa' e dallo Stato.
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Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprieta' sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potra' essere arbitrariamente privato della sua proprieta'.
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Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la liberta' di cambiare di religione o di credo, e la liberta' di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
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Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla liberta' di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
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Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno puo' essere costretto a far parte di un'associazione.
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Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volonta' popolare e' il fondamento dell'autorita' del governo; tale volonta' deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
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Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della societa', ha diritto alla sicurezza sociale, nonche' alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignita' ed al libero sviluppo della sua personalita'.
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Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignita' umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in cio' una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
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Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidita', vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volonta'.
2. La maternita' e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
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Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalita' umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorita' nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
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Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunita', di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
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Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le liberta' enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
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Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunita', nella quale soltanto e' possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalita'. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue liberta', ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle liberta' degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una societa' democratica. 3. Questi diritti e queste liberta' non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
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Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione puo' essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attivita' o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle liberta' in essa enunciati.
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